14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2432 del 2 febbraio 2011
Testo massima n. 1
A differenza dell’ipotesi prevista dal primo comma dell’art. 1029 del c.c. [ costituzione di una servitù per un vantaggio futuro ], in cui essendo esistenti tutti gli elementi necessari per la costituzione della servitù [ fondo dominante, fondo servente, salva la “utilitas” in quanto connessa con la futura destinazione o utilizzazione del fondo dominante ], la servitù viene ad esistenza immediatamente, la convenzione di cui al secondo comma dell’art. 1029 c.c., diretta alla costituzione di una servitù a favore o a carico di un edificio da costruire, dà luogo alla costituzione di un rapporto obbligatorio suscettibile di tramutarsi in un rapporto di natura reale soltanto al momento in cui l’edificio è costruito. I diritti fondati su quel vincolo, finché esso rimane di natura obbligatoria, si prescrivono secondo le norme ordinarie in materia di obbligazioni, decorrendo la prescrizione dal momento costitutivo del vincolo stesso [ e cioè dalla data della convenzione ] e non dalla costruzione dell’edificio.
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