14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3852 del 24 agosto 1977
Testo massima n. 1
Perché possa ritenersi costituita una servitù, la cui utilità inerisca alla destinazione industriale del fondo dominante, occorre che l’utilità stessa attenga ad un’attività industriale [ o anche commerciale ] che si svolga necessariamente e non soltanto occasionalmente, attraverso l’uso del fondo [ predialità ], e pertanto non possono essere riconosciuti i caratteri della servitù nel patto di non concorrenza stipulato tra proprietari di due fondi contigui, in relazione ad attività commerciali che avrebbero potuto essere svolte anche in fondi diversi.
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