14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3185 del 11 aprile 1984
Testo massima n. 1
La dichiarazione di abitualità a delinquere è giuridicamente autonoma dalla misura di sicurezza. Essa non è soggetta a revoca, bensì ad estinzione [ per effetto della riabilitazione ] a norma dell’art. 109 c.p., mentre revocabile [ artt. 206, 207 c.p. ] è la misura di sicurezza, che deve essere applicata in conseguenza della dichiarazione [ art. 109, primo comma c.p. ] o che può essere autonomamente disposta dal giudice [ art. 202 c.p. ] in base alla pericolosità sociale dimostrata a seguito della commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato [ art. 203 c.p. ]. [ Nella specie il difensore dell’imputato aveva erroneamente affermato che la dichiarazione di abitualità era stata revocata ].
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