Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3185 del 11 aprile 1984

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3185 del 11 aprile 1984

Testo massima n. 1

La dichiarazione di abitualità a delinquere è giuridicamente autonoma dalla misura di sicurezza. Essa non è soggetta a revoca, bensì ad estinzione [ per effetto della riabilitazione ] a norma dell’art. 109 c.p., mentre revocabile [ artt. 206, 207 c.p. ] è la misura di sicurezza, che deve essere applicata in conseguenza della dichiarazione [ art. 109, primo comma c.p. ] o che può essere autonomamente disposta dal giudice [ art. 202 c.p. ] in base alla pericolosità sociale dimostrata a seguito della commissione di un fatto preveduto dalla legge come reato [ art. 203 c.p. ]. [ Nella specie il difensore dell’imputato aveva erroneamente affermato che la dichiarazione di abitualità era stata revocata ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze