14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 11064 del 22 dicembre 1994
Testo massima n. 1
Il passaggio della generalità dei fornitori e dei clienti, attuali o potenziali, su di una strada di accesso ad un immobile destinato ad attività commerciale costituisce utilità inerente all’immobile nella sua funzione e non all’azienda che in esso opera, e può formare oggetto di una servitù industriale, nell’ampia eccezione di attività umana diversa dalla coltivazione ed utilizzazione diretta del fondo, fatta propria dall’art. 1028 c.c.; pertanto la chiusura degli accessi a tale strada mediante installazione di cancelli automatici, con contestuale consegna ai proprietari dell’immobile del congegno elettronico di apertura, costituisce una diminuzione apprezzabile della utilitas del fondo dominante e legittima il ripristino della situazione anteriore alla chiusura.
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Testo massima n. 2
La destinazione industriale del fondo alla quale, ai sensi dell’art. 1028 c.c., può inerire l’utilità costituente, in corrispondenza di un peso imposto ad altro fondo di diverso proprietario, il contenuto di una servitù industriale, ha riferimento all’industria non quale attività di trasformazione di materie prime o di energia ma quale attività umana diversa dalla coltivazione ed utilizzazione diretta del fondo, sicché essa può ricorrere anche nel caso di destinazione del fondo ad attività commerciale, artigianale, artistica o professionale, restando peraltro escluso, nella determinazione dell’utilità inerente alla servitù, ogni riferimento ad elementi soggettivi ed estrinseci relativi all’attività personale del proprietario del fondo dominante e dovendo aversi riguardo unicamente al fondamento obiettivo e reale dell’utilità stessa.
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