14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9053 del 12 ottobre 1985
Testo massima n. 1
La dichiarazione di abitualità a delinquere, tanto nell’ipotesi dell’art. 102 c.p., quanto in quella del successivo art. 103, ha natura dichiarativa e non costitutiva e quindi è ostativa all’applicazione dell’amnistia e dell’indulto anche se pronunciata dopo l’emanazione del decreto di clemenza purché i reati e le altre condiciones iuris che sono assunti come elementi sintomatici della qualificata pericolosità sociale del soggetto, siano anteriori al decreto clemenziale che esclude il beneficio per i soggetti colpiti da tale declaratoria.
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