Cass. pen. n. 1683 del 10 gennaio 1989

Testo massima n. 1


Dopo l'entrata in vigore della L. 10 ottobre 1986 n. 663, recante modifiche all'ordinamento penitenziario, la declaratoria di abitualità nel delitto presunta dalla legge e che non ha natura costitutiva, ma semplicemente ricognitiva di uno status già esistente nel momento in cui erano maturate le condizioni previste dall'art. 102 c.p. — non è consentito ove non sussista una attuale e concreta pericolosità sociale.