Cass. pen. n. 660 del 24 marzo 1970

Testo massima n. 1


L'art. 96 c.p. presuppone l'infermità qualificata come sordomutismo, onde non può essere applicato nei casi di solo mutismo o di sola sordità, affezioni che, singolarmente prese, la legge non ha ritenuto tali da costituire un rilevante ostacolo allo sviluppo psichico della persona.

Normativa correlata