14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 660 del 24 marzo 1970
Posted at 20:27h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’art. 96 c.p. presuppone l’infermità qualificata come sordomutismo, onde non può essere applicato nei casi di solo mutismo o di sola sordità, affezioni che, singolarmente prese, la legge non ha ritenuto tali da costituire un rilevante ostacolo allo sviluppo psichico della persona.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]