Cass. pen. n. 3191 del 18 marzo 1992

Testo massima n. 1


L'intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti di cui all'art. 95 c.p., in riferimento agli artt. 88 e 89 stesso codice, influisce sulla capacità di intendere e di volere se e in quanto, per il suo carattere ineliminabile e per l'impossibilità di guarigione, provoca alterazioni psicologiche permanenti, tali da far apparire indiscutibile che ci si trova di fronte ad una vera e propria malattia e che dal vizio di mente di cui agli artt. 88 e 89 c.p. debbono escludersi anomalie e forme di degenerazione del sentimento non conseguenti ad uno stato patologico.

Normativa correlata