14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8151 del 15 giugno 2001
Testo massima n. 1
In tema di servitù altius non tollendi, il contenuto del diritto si concreta nel dovere del proprietario del fondo servente di astenersi da qualunque attività edificatoria che muti l’altezza del proprio edificio, quale che sia in concreto l’entità della compressione o riduzione del vantaggio al fondo della detta attività. In tema di servitù, infatti, il concetto di utilitas può comprendere ogni vantaggio, anche di natura non economica, come quello di assicurare semplicemente una maggiore amenità e, pertanto, va tutelata da ogni forma di compressione o ingerenza da parte di chiunque, con il solo limite del divieto di atti emulativi e salva l’eventuale rilevanza dell’entità del pregiudizio al solo fine della quantificazione del risarcimento del danno ove richiesto.
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