Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1347 del 1 febbraio 1991

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1347 del 1 febbraio 1991

Testo massima n. 1

Gli stati emotivi e passionali, che a norma dell’art. 90 c.p., non escludono né diminuiscono l’imputabilità, possono in via eccezionale influire su questa solo quando, esorbitando dalla sfera puramente psicologica, degenerino in un vero e proprio squilibrio mentale con disordine e perturbazioni nelle funzioni della mente e della volontà, sì da eliminare o attenuare le capacità intellettive e volitive.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze