14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1347 del 1 febbraio 1991
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in Massimario
Testo massima n. 1
Gli stati emotivi e passionali, che a norma dell’art. 90 c.p., non escludono né diminuiscono l’imputabilità, possono in via eccezionale influire su questa solo quando, esorbitando dalla sfera puramente psicologica, degenerino in un vero e proprio squilibrio mentale con disordine e perturbazioni nelle funzioni della mente e della volontà, sì da eliminare o attenuare le capacità intellettive e volitive.
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