14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 24696 del 31 maggio 2004
Testo massima n. 1
In tema di imputabilità, la capacità di controllo delle proprie azioni va distinta dalla capacità di intendere e di volere, in quanto capacità del soggetto di modulare e calibrare la sua condotta in funzione di elementi condizionanti di ordine etico, religioso ed educativo che, afferendo ed integrandosi nel nucleo della personalità del soggetto, lo dotano sia del senso critico che di quello autocritico, e che agiscono come modulatori dell’istintualità e dell’impulsività. Ne consegue che l’indebolimento dei freni inibitori, non dipendente da un vero e proprio stato patologico, non incide sulla capacità di intendere e di volere e quindi sull’imputabilità.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]