Avvocato.it

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1129 del 2 febbraio 1995

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1129 del 2 febbraio 1995

Testo massima n. 1

Il giudizio per il reato di omicidio di cui all’art. 586 c.p. [ morte quale conseguenza non voluta dal responsabile di altro delitto doloso ] è di competenza del tribunale, e non già del pretore in quanto quest’ultimo può conoscere soltanto dell’omicidio colposo previsto dall’art. 589 c.p. [ Nella specie, relativa a morte di un operaio che, nell’eseguire con la fiamma ossidrica lavori in un magazzino in cui il proprietario deteneva abusivamente bossoli di granata di artiglieria, era rimasto vittima della deflagrazione dell’ordigno bellico, è stata emessa dal pretore sentenza di applicazione della pena per il reato di un omicidio colposo. Questa, a seguito di impugnazione del P.G., è stata annullata sul rilievo che il fatto contestato era inquadrabile nell’art. 586 c.p., dovendo il decesso essere attribuito quale conseguenza non voluta del reato di cui all’art. 2 L. n. 895 del 1967 costituito dal possesso delle munizioni poi esplose, e che il delitto di cui all’art. 586 esulava dalla competenza per materia del pretore ].

Testo massima n. 1

Nell’ipotesi, prevista dall’art. 586 c.p., di evento diverso che sia conseguenza non voluta di altro reato doloso, per errore dei mezzi di esecuzione o per qualsiasi altra causa, l’elemento soggettivo rispetto a tale evento è ravvisabile nella commissione stessa del reato doloso che si pone come ipotesi di colpa specifica. Ai fini dell’accertamento dell’elemento soggettivo nel reato di cui all’art. 586 c.p. è, quindi, superflua un’indagine specifica sulla sussistenza in concreto di una colpa generica, essendo sufficiente quella circa la condotta esecutiva del reato doloso e circa l’assenza, nel determinismo eziologico dell’evento non voluto, di fattori eccezionali non imputabili all’agente e da costui non dominabili.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze