14 Mag Cassazione penale Sez. II sentenza n. 10961 del 14 novembre 1988
Testo massima n. 1
L’art. 116 c.p. non è norma speciale rispetto a quello dell’art. 83 c.p. in quanto mentre quest’ultima riguarda esclusivamente la posizione del colpevole che risponde, a titolo di colpa, dell’evento non voluto allorché il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo [ cosiddetto aberratio delicti ], la norma sul concorso anomalo riguarda la posizione del compartecipe, il quale risponde del reato più grave che sia stato realizzato dal concorrente o dai concorrenti in difformità dal programma criminoso concertato, sempre che tale fatto più grave sia ricollegabile a quello meno grave [ e voluto ] da un nesso di sviluppo logicamente prevedibile.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]