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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1673 del 24 febbraio 1986

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1673 del 24 febbraio 1986

Testo massima n. 1

L’art. 83 c.p. nel disciplinare l’ipotesi di «evento diverso da quello voluto dall’agente» stabilisce che qualunque sia in concreto nelle singole fattispecie il determinismo causale che dà luogo all’aberratio, l’evento non voluto può esser posto a carico dell’agente solo se dal comportamento di questi sia stato cagionato per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato o per qualsiasi altra causa. L’esistenza di una causalità materiale comunque verificatasi tra l’azione o l’omissione e l’evento diverso è sufficiente per giustificare l’addebitabilità di questo senza che sia necessaria la colpa, non potendosi identificare come ipotesi di colpa l’errore e le altre cause menzionate dall’art. 83 c.p. Elemento psicologico necessario per l’affermazione di responsabilità è il dolo del reato voluto, anche se la punibilità per il reato verificatosi è a titolo di colpa.

Testo massima n. 1

La norma dell’art. 586 c.p. concerne una fattispecie diversa da quella dell’art. 83 c.p. alla quale non può essere ricondotta come ipotesi particolare perchè, mentre l’art. 83 c.p. ha per oggetto il caso in cui il comportamento diretto alla produzione di un evento ne cagioni un altro soggettivamente od oggettivamente diverso, l’art. 586 c.p. riguarda l’ipotesi in cui da un delitto doloso derivi come conseguenza ulteriore l’offesa alla vita e all’incolumità altrui, prescindendo dal nesso causale tra comportamento ed evento e riconducendo tale nesso unicamente alla necessità di un rapporto di conseguenzialità tra un delitto doloso e l’evento morte o lesioni. Le fattispecie regolate dalle predette norme si differenziano perciò non sotto il profilo psicologico [ ricondotto in entrambe le ipotesi alla volizione dell’evento, e perciò del reato che si intendeva porre in essere ], ma per la disciplina del nesso di causalità, ricondotto per l’art. 83 c.p., alla condotta dell’agente e per l’art. 586 c.p. solo ed esclusivamente al delitto voluto e commesso, indipendentemente dall’avere l’agente cagionato l’evento per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione del reato o per altre cause.

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