14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2385 del 18 marzo 1983
Testo massima n. 1
Ai fini della configurabilità del reato di manovre speculative su merci mediante sottrazione all’utilizzazione o al consumo, non è sufficiente la semplice detenzione della merce in magazzino ovvero la prassi commerciale di rifiutare la vendita a taluni clienti, preferendone altri.
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Testo massima n. 1
In tema di manovre speculative su merci, è necessario che la sottrazione all’utilizzazione o al consumo concerna «rilevanti quantità» e cioè comportamenti di portata sufficientemente ampia e tale da costituire un serio pericolo per la situazione economica generale. [ Nella specie è stata esclusa la sussistenza del reato, trattandosi di circa tremila quintali di zucchero ].
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