Avvocato.it

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2385 del 18 marzo 1983

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2385 del 18 marzo 1983

Testo massima n. 1

Ai fini della configurabilità del reato di manovre speculative su merci mediante sottrazione all’utilizzazione o al consumo, non è sufficiente la semplice detenzione della merce in magazzino ovvero la prassi commerciale di rifiutare la vendita a taluni clienti, preferendone altri.

Testo massima n. 1

In tema di manovre speculative su merci, è necessario che la sottrazione all’utilizzazione o al consumo concerna «rilevanti quantità» e cioè comportamenti di portata sufficientemente ampia e tale da costituire un serio pericolo per la situazione economica generale. [ Nella specie è stata esclusa la sussistenza del reato, trattandosi di circa tremila quintali di zucchero ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze