14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 29315 del 16 luglio 2009
Testo massima n. 1
Il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali, di cui all’art. 500 c.p., è punibile anche a titolo di tentativo in quanto, trattandosi di reato di evento, è configurabile in presenza di atti idonei diretti in modo non equivoco alla propagazione della malattia. [ Fattispecie di animali contagiati dalla brucellosi ]
Testo massima n. 1
Integra il delitto di diffusione di una malattia delle piante o degli animali di cui all’art. 500 c.p., la probabilità che la propagazione della malattia stessa rechi nocumento all’economia rurale, forestale ovvero al patrimonio zootecnico nazionale. [ In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione è in sintonia con il testo della fattispecie incriminatrice la quale richiede che il pericolo, che la legge intende evitare, deve essere connesso alla diffusione della malattia ].
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