14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1915 del 8 giugno 1993
Testo massima n. 1
Il criterio secondo il quale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 78 e 80 c.p., quando in sede di esecuzione deve provvedersi al cumulo delle pene inflitte con più sentenze di condanna, occorre anzitutto cumulare le pene relative ai reati commessi prima della detenzione [ tenendo conto delle limitazioni di cui al n. 1 dell’art. 78 c.p. ] e poi procedere a tanti distinti e successivi cumuli quanti sono i reati commessi durante [ e dopo ] la detenzione stessa, comprendendo in ciascuno dei cumuli successivi sia la parte di pena risultante dal cumulo precedente e non ancora espiata alla data del reato sia la pena relativa a quest’ultimo e determinando la decorrenza dalla data del nuovo reato o dall’arresto a seconda che il nuovo reato sia stato commesso durante l’espiazione della pena precedente ovvero dopo la sua interruzione, non trova applicazione nell’ipotesi di cumulo speciale di cui all’art. 7, della L. 18 febbraio 1987, n. 34 [ misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo ]. In forza di tale norma, invero, per i reati di terrorismo, alla duplice condizione della dissociazione e della data di commissione [ entro il 31 dicembre 1983 ] dei reati ricompresi nel cumulo, il tetto massimo di «pena complessiva da espiare» deve essere inderogabilmente fissato nella misura di anni ventidue e mesi sei di reclusione, e la decorrenza è quella dell’arresto a nulla rilevando la data dell’ultimo reato commesso.
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