Cass. pen. n. 22955 del 30 aprile 2024
Testo massima n. 1
ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Revoca della sospensione condizionale della pena - Avviso di udienza - Contenuto necessario - Indicazione - Ragioni - Fattispecie.
Nel procedimento di esecuzione, il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena è affetto da nullità generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., se l'avviso di udienza non contiene l'indicazione, sia pure in forma succinta, di tale oggetto del procedimento, per la necessità di assicurare il rispetto del principio del contraddittorio. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento impugnato nella parte in cui aveva disposto "ex officio" la revoca della sospensione condizionale della pena, nell'ambito del procedimento attivato dal condannato per l'applicazione della continuazione tra reati oggetto di più sentenze).
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.