14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1443 del 19 aprile 1997
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in Massimario
Testo massima n. 1
Nel caso di cumulo materiale di pene concorrenti, deve intendersi scontata per prima quella più gravosa per il reo: con la conseguenza che, in caso di pena risultante dal cumulo tra quella inflitta per il delitto di associazione per delinquere e altre inflitte per reati connessi, la pena espiata va imputata anzitutto al delitto associativo. [ Fattispecie relativa a diniego di permesso-premio a condannato in espiazione di pena per associazione per delinquere e altro ].
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