Cass. pen. n. 41567 del 29 ottobre 2009

Testo massima n. 1


Non può essere sciolto il cumulo di pene concorrenti al fine di considerare espiate quelle riferite a reati commessi avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso che impongono la sospensione delle regole di trattamento di cui all'art. 41 bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), dovendosi il condannato considerare detenuto anche per tali reati in virtù del principio di unicità dell'esecuzione della pena.

Normativa correlata