14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1074 del 19 aprile 1991
Testo massima n. 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell’art. 73 c.p. [ che prevede che quando concorrono più delitti per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica l’ergastolo ] sollevata sul rilievo che tale norma contrasterebbe con i principi di legalità della pena e del fine rieducativo cui la stessa deve tendere, rispettivamente garantiti, il primo, dal combinato disposto degli artt. 25, comma secondo, Cost. e 1 c.p. e, il secondo, dall’art. 27, comma terzo, Cost. Non vi è infatti contrasto con il principio di legalità in quanto la pena legale non è soltanto quella prevista per le singole fattispecie penali, bensì quella risultante dall’applicazione delle varie disposizioni di legge che attraverso meccanismi diversi — quale, tra gli altri, il cumulo giuridico di pene — incidono sul trattamento sanzionatorio. Egualmente insussistente è la violazione del disposto dell’art. 27 Cost., che si assume deriverebbe dal fatto che la comminazione della pena perpetua renderebbe impossibile la rieducazione del condannato, giacché nel nostro ordinamento non vige il principio dell’inderogabilità dell’integrale attuazione della pena, sicché anche i condannati all’ergastolo, trascorso un periodo di non molto superiore a quelli previsti per coloro che siano in espiazione delle pene temporanee di più lunga durata, hanno diritto a che, verificandosi le condizioni poste dalle norme sull’ordinamento penitenziario, si valuti se la quantità di pena già espiata abbia positivamente assolto al suo fine rieducativo, con la rinuncia, condizionata o definitiva, da parte dello Stato alla sua ulteriore pretesa punitiva.
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