Cass. pen. n. 17908 del 15 aprile 2003
Testo massima n. 1
La riduzione della pena per il concorso di più circostanze attenuanti, prevista dall'art. 67 cpv. c.p., va applicata in modo che la pena da irrogare in concreto non sia mai inferiore ad un quarto della pena base e non diminuendo la pena nella misura massima di un quarto della pena base.