Cass. pen. n. 22915 del 10 maggio 2024
Testo massima n. 1
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - Misure di prevenzione personale - Attenuazione o cessazione della pericolosità sociale in un momento successivo all'emissione del provvedimento genetico - Istanza di revoca ex art. 11, comma 2, del d.lgs. 6 settembre n. 159 del 2011 - Possibilità - Sussistenza - Deducibilità in appello - Esclusione - Ragioni.
In tema di misure di prevenzione personale, competente a decidere sulla richiesta di revoca o modifica del provvedimento applicativo, basata sulla sopravvenuta attenuazione o cessazione della pericolosità sociale è, ex art. 11, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il tribunale che ha disposto la misura, in quanto la competenza della corte di appello, in qualità di giudice dell'impugnazione, ricorre nel solo caso in cui sia dedotta l'iniziale insussistenza delle condizioni che avevano fondato l'adozione della misura stessa.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 CORTE COST.
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 7
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 9
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10 com. 1
Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 11 com. 2
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST.