14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12530 del 4 novembre 1999
Testo massima n. 1
In tema di associazione per delinquere, mancando di norma un atto “costitutivo” del sodalizio, la prova dell’esistenza di un’associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da “facta concludentia”, tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l’esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo. [ Fattispecie in cui la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la valutazione del giudice di merito che aveva desunto l’esistenza di un’associazione dedita al contrabbando da vari elementi sintomatici emergenti dai singoli episodi criminosi, quali la capillare organizzazione operativa, il numero delle persone coinvolte, la sintonia operativa tra gli agenti, i mezzi adoperati e il numero delle basi logistiche ].
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Testo massima n. 1
In tema di circostanze aggravanti, la valutazione delle circostanze a carico dell’agente, in base all’art. 59, comma secondo, c.p., riguarda non solo quelle antecedenti o contemporanee alla condotta dell’agente, ma anche quelle successive. Peraltro, atteso che si può parlare di “conoscenza” o di “ignoranza per colpa” in relazione a dati già esistenti e non a quelli che vengono a essere integrati in un momento successivo alla condotta, deve ritenersi che, in relazione alle circostanze aggravanti successive alla condotta, la conoscenza o ignoranza per colpa significhino “previsione” o “prevedibilità” della circostanza. [ Fattispecie in tema di circostanza aggravante per il reato di contrabbando di cui all’art. 295, comma secondo, lett. b ], D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 ].
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