14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10159 del 10 luglio 1990
Testo massima n. 1
Costituisce falso ideologico in atto pubblico l’attestazione rilasciata dal presidente di commissione d’esame di maturità di non aver impartito lezioni private ai candidati, anche quando egli abbia svolto non la diretta attività didattica, ma il ruolo di direttore e di organizzatore dei corsi.
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Testo massima n. 1
L’inganno da cui deriva la responsabilità ex art. 48 c.p. [ errore determinato dall’altrui inganno ] può consistere, in qualunque artificio o altro comportamento atto a sorprendere l’altrui buona fede, attraverso il quale l’autore mediato induca in errore l’autore immediato del delitto. [ Nella specie era stata taciuta a provveditore agli studi, da parte di funzionario del Ministero della P.I., una situazione di incompatibilità, rispetto all’Ufficio di presidente di commissione di esame, in cui si trovava un professore il cui nominativo era stato suggerito al provveditore dal funzionario medesimo e che implicava la strumentalizzazione ad interesse privato della predetta nomina ].
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