14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 36519 del 10 ottobre 2001
Posted at 20:28h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di colpa per omissione [ nella specie ipotizzata a carico di un medico ], occorre provare, ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, che la condotta non tenuta, oltre ad essere esigibile e praticabile, sarebbe stata in grado, se attuata, di scongiurare il verificarsi dell’evento dannoso, in ciò risolvendosi, all’evidenza, la prova sul rapporto di causalità previsto, per i reati omissivi, dall’art. 40 cpv. c.p.
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