14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 27975 del 1 luglio 2003
Testo massima n. 1
In tema di reati omissivi, l’accertamento del nesso di causalità richiede che, ipotizzandosi l’effettuazione dell’azione doverosa ed omessa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, si possa concludere, con elevato grado di credibilità razionale, che l’evento non avrebbe avuto luogo. Ne consegue che – nell’ipotesi di esposizione alle polveri di amianto protrattati per lungo tempo prima che l’imputato assumesse la posizione di garanzia – occorre accertare se il compimento dell’azione doverosa da parte dell’imputato avrebbe bloccato il processo causale sfociato nell’evento. [ In applicazione di tale principio la Suprema Corte ha censurato la motivazione del giudice di merito che aveva ritenuto la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento [ morte della moglie di un lavoratore – addetto ad operazioni comportanti esposizioni ad amianto – che aveva provveduto alla pulizia degli indumenti del marito ] ed omissione dell’imputato [ responsabile di una ditta esercente la lavorazione dell’amianto, che aveva omesso di adottare le misure di sicurezza necessarie previste dalla legge ], senza indicare le ragioni per le quali – avuto riguardo al fatto che la vittima aveva subito per un lungo periodo [ circa 20 anni ] esposizioni all’amianto prima che l’imputato assumesse la posizione di garanzia – si è attribuita all’esposizione successiva all’assunzione della posizione di garanzia [ durata cinque anni ] una significativa incidenza sulla malattia della vittima, tale da far ritenere la sussistenza del nesso causale tra omissione e decesso ].
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