Cass. pen. n. 16695 del 4 maggio 2005

Testo massima n. 1


Il sovrintendente dell'impianto di risalita di una stazione sciistica è portatore di una posizione di garanzia nei confronti del pubblico che usa la seggiovia: ne consegue che l'elemento soggettivo del reato di lesioni colpose è integrato dalla mera inosservanza delle norme di prudenza e di diligenza a causa della quale resti provato l'evento dannoso. (Nella fattispecie l'imputato, che aveva fatto salire un bambino di pochi anni, aveva omesso di avvisare il suo collaboratore a monte della situazione delicata, così rendendosi responsabile dell'incidente occorso ad altro passeggero e causato dall'inesperienza del piccolo viaggiatore).

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