14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 41980 del 25 ottobre 2012
Testo massima n. 1
In tema di lesioni personali colpose a seguito di incidente ferroviario, sussiste la responsabilità, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., del conduttore e manovratore di un treno di servizio che, trovandosi dinnanzi ad un passaggio a livello in avaria – e cioè con le sbarre alzate per l’interruzione dell’alimentazione dell’impianto elettromeccanico di governo e in assenza della segnaletica sostitutiva, ex art. 184 reg. es. C.d.S. – omettano di porre in essere il comportamento previsto dalle specifiche prescrizioni cautelari delle Ferrovie retiche, che impongono di fermare il convoglio prima del passaggio a livello, constatare che questo sia libero e proseguire poi lentamente. In tal caso, infatti, essi rivestono una posizione di garanzia con obblighi di controllo inerenti all’esercizio di un’attività pericolosa, a salvaguardia dell’incolumità di coloro che attraversano il predetto passaggio a livello.
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]