14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7151 del 7 giugno 1999
Testo massima n. 1
Nei reati colposi il giudizio sul rapporto di causalità deve essere formulato in base a regole giuridiche, non naturalistiche [ c.d. leggi di copertura ] volte a dimostrare che, al momento della condotta, si poteva oggettivamente ritenere l’evento che poi ne è scaturito quale conseguenza necessaria o probabile. In particolare, nei reati omissivi connessi ad una posizione di garanzia dell’agente, quale è quella del medico, occorre accertare se una determinata condotta, omessa, fosse capace, nel caso concreto, di impedire l’evento non voluto; se l’azione comandata dovesse risultare, sulla base del ricordato giudizio di prognosi postuma, incapace di modificare il corso degli eventi, resta escluso il nesso di causalità. [ Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha escluso il nesso di causalità tra l’omessa effettuazione di attività diagnostica, TAC, e la morte del paziente, essendo stato accertato dai giudici di merito che nel tempo necessario a predisporre tale indagine, la malattia avrebbe comunque avuto effetto letale ].
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