14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 9638 del 13 settembre 2000
Testo massima n. 1
Gli operatori di una struttura sanitaria, medici e paramedici, sono tutti ex lege portatori di una posizione di garanzia, espressione dell’obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex artt. 2 e 32 Cost., nei confronti dei pazienti, la cui salute devono tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l’integrità; l’obbligo di protezione perdura per l’intero tempo del turno di lavoro e, laddove si tratti di un compito facilmente eseguibile nel giro di pochi secondi, non è delegabile ad altri. [ Fattispecie in cui è stato escluso che fosse giustificato il comportamento di un infermiere che, in prossimità della fine del turno di lavoro, delegava un collega per eseguire l’ordine impartitogli da un medico di chiamare un altro medico, ordine facilmente e rapidamente eseguibile attraverso un citofono ].
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Testo massima n. 1
In tema di nesso di causalità ed in presenza di due soggetti obbligati al medesimo comportamento, l’omissione del secondo non vale ad escludere la rilevanza causale della precedente omissione laddove non sia ravvisabile nel comportamento successivo una eccezionalità atta ad interrompere la concatenazione causale. [ Fattispecie in cui è stato escluso che la mancata osservanza da parte dell’infermiere per ultimo subentrato dell’ordine impartito dal medico di chiamare un altro medico interrompesse il nesso di causalità relativamente al comportamento dell’infermiere del turno precedente che parimenti non aveva eseguito l’ordine in questione ].
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