14 Mag Cassazione penale Sez. V sentenza n. 191 del 10 gennaio 2001
Testo massima n. 1
In tema di false comunicazioni sociali, la falsità del bilancio consolidato, come può afferire a violazioni dei principi di redazione dello stesso [ falsità originaria ], così può conseguire al recepimento di falsi dati contabili contenuti in uno o più bilanci delle società collegate [ falsità derivata ]. In tal caso, gli amministratori della società controllante, non essendo titolari di alcun potere di accertamento sulla veridicità dei dati trasmessi dalle società del gruppo, non rispondono penalmente della falsità del bilancio consolidato [ addebitabile agli amministratori delle società controllate, ai sensi dell’art. 48 c.p. ], a condizione che la falsità del dato contabile della società controllata non emerga e sia accertata nel corso del processo di consolidamento, nel qual caso, il redattore ne risponderà ai sensi dell’art. 40 c.p., con riferimento alla posizione di garanzia della quale è investito. Egli risponderà, infine, a titolo di concorso, nel caso in cui la falsità dei dati trasmessi dalla società controllata sia già a sua conoscenza perché concordata tra gli amministratori della controllata a quelli della capo gruppo.
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