14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 5816 del 12 febbraio 2001
Testo massima n. 1
Il responsabile di attrezzature sportive e ricreative destinate all’uso di una comunità è titolare di una posizione di garanzia a protezione dell’incolumità personale di coloro che le utilizzano riconducibile alla previsione dell’art. 2051 c.c., che pone a carico del titolare della custodia di cose la responsabilità per i danni provocati dalle stesse, sulla quale non influisce l’eventuale concessione della loro utilizzazione gratuita. [ In applicazione di tale principio è stata affermata la responsabilità del direttore di un oratorio che aveva messo a disposizione di una scuola un campo di calcetto attrezzato con una pesante porta metallica priva di ancoraggio al suolo, alla quale un giovane si aggrappava provocandone il ribaltamento e venendone travolto ].
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