14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15165 del 1 aprile 2003
Posted at 20:28h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il committente di lavori edili non può, per ciò solo, essere considerato responsabile della mancata osservanza, da parte dell’assuntore di detti lavori, delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti, non essendo derivabile da alcuna fonte giuridica [ legge, atto amministrativo o contratto ] l’esistenza, in capo al committente, di un dovere di garanzia dell’esatta osservanza delle suindicate norme.
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