Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15165 del 1 aprile 2003

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 15165 del 1 aprile 2003

Testo massima n. 1

Il committente di lavori edili non può, per ciò solo, essere considerato responsabile della mancata osservanza, da parte dell’assuntore di detti lavori, delle norme in materia di smaltimento dei rifiuti, non essendo derivabile da alcuna fonte giuridica [ legge, atto amministrativo o contratto ] l’esistenza, in capo al committente, di un dovere di garanzia dell’esatta osservanza delle suindicate norme.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze