14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 24051 del 26 maggio 2004
Testo massima n. 1
In tema di colpa medica, ai fini della sussistenza del rapporto di causalità tra la condotta imperita e l’evento lesivo, non è sufficiente che venga accertato che un determinato comportamento, omissivo e commissivo, abbia determinato il verificarsi dell’evento, ma è necessario accertare altresì che la previsione della regola di cautela – della quale emerge la mancata osservanza – fosse predeterminata ad evitare proprio quell’evento [ Nella fattispecie, relativa ad un caso di distocia del feto, la Corte ha annullato la sentenza di merito ritenendo che la motivazione non aveva chiarito se l’omessa manovra di «disincagliamento» della spalla del feto – manovra non eseguita dal sanitario – sia prevista solo per salvare la vita del feto oppure anche per evitare le conseguenze lesive verificatesi nell’ipotesi in esame ].
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