14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 35118 del 26 agosto 2004
Testo massima n. 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 609 bis c.p., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, della Costituzione, atteso che la nozione di «atti sessuali», richiamata dalla norma ai fini della configurabilità del reato di violenza sessuale, altro non è se non la risultante della somma delle previgenti nozioni di «congiunzione carnale» e di «atti di libidine», previste rispettivamente dagli abrogati artt. 519 e 521 c.p., per cui essa viene a comprendere tutti gli atti che, secondo il senso comune e l’elaborazione giurisprudenziale, esprimono l’impulso sessuale dell’agente con invasione della sfera sessuale del soggetto passivo.
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Testo massima n. 1
Il genitore esercente la potestà sui figli minori, in quanto investito di una posizione di garanzia in ordine al corretto comportamento sessuale dei figli minori, ha l’obbligo di impedire che costoro compiano atti di violenza sessuale, per cui risponde penalmente, ai sensi dell’art. 40, comma secondo, c.p., di tali atti, quando sussistano le condizioni costituite: a ] dalla conoscenza o conoscibilità dell’evento; b ] dalla conoscenza o riconoscibilità dell’azione doverosa incombente sul «garante»; c ] dalla possibilità oggettiva di impedire l’evento. [ Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto legittima l’affermazione di responsabilità dell’imputato il quale, oltre ad avere egli stesso compiuto atti di violenza sessuale sui figli minori, aveva anche consentito che alcuni di costoro commettessero analoghi atti su altri fratelli e su estranei ].
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