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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3446 del 2 febbraio 2005

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3446 del 2 febbraio 2005

Testo massima n. 1

Attesa la posizione di garanzia che deve ritenersi attribuibile a chi abbia offerto al pubblico, garantendo la propria capacità tecnica, la partecipazione ad una peculiare attività sportiva, caratterizzata da aspetti di pericolosità, quale il c.d. rafting [ consistente nella discesa delle rapide di un corso d’acqua, a bordo di gommoni ], deve considerarsi corretta l’affermazione di penale responsabilità, a titolo di colpa, dei soggetti investiti di detta posizione [ nella specie, l’organizzatore dell’attività in questione ed il conduttore del gommone ], in ordine alla morte per annegamento di uno dei partecipanti, conseguita al rovesciamento del natante sul quale egli aveva preso posto, la cui conduzione era stata affidata dall’organizzatore a soggetto non dotato delle necessarie capacità, senza previa valutazione del rischio presentato dalla notevole intensità, al momento, della corrente e senza previo apprestamento di controlli da terra o dal fiume e, in genere, di accorgimenti idonei a fronteggiare situazioni di emergenza ].

Testo massima n. 1

Il titolare della ditta individuale che organizza l’attività sportiva di rafting e l’istruttore addetto alla guida del gommone, in quanto titolari di una posizione di garanzia [ o di «protezione» ] nei confronti dei soggetti che a loro si rivolgono per praticare tale attività sportiva pericolosa, rispondono del reato di omicidio colposo per la morte di uno dei partecipanti all’esercitazione a seguito dell’incidente verificatosi nel corso della discesa lungo il fiume. [ Nella specie, la Corte ha individuato concreti elementi di colpa sia nella condotta del titolare della ditta, per aver consentito la discesa lungo il fiume malgrado la notevole intensità della corrente, che nei confronti dell’istruttore, per non aver interrotto la discesa e per non essere stato in grado di governare l’imbarcazione ed evitare l’impatto con una roccia, impatto che causava il rovesciamento del mezzo e l’annegamento del passeggero ].

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