14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 43966 del 17 novembre 2009
Testo massima n. 1
In caso di infortunio sul lavoro originato dall’assenza o inidoneità delle relative misure di prevenzione, la responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dal comportamento di altri destinatari degli obblighi di prevenzione che abbiano a loro volta dato occasione all’evento, quando quest’ultimo risulti comunque riconducibile alla mancanza od insufficienza delle predette misure e si accerti che le stesse, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio del verificarsi di quell’evento.
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Testo massima n. 1
La titolarità di una posizione di garanzia non comporta, in presenza del verificarsi dell’evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante, imponendo il principio di colpevolezza la verifica in concreto sia della sussistenza della violazione – da parte del garante – di una regola cautelare [ generica o specifica ], sia della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso che la regola cautelare violata mirava a prevenire [ cosiddetta concretizzazione del rischio ], sia della sussistenza del nesso causale tra la condotta ascrivibile al garante e l’evento dannoso.
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