14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 360 del 20 gennaio 1986
Testo massima n. 1
Nel giudizio promosso dall’erede riservatario per la riduzione del legato o della donazione di immobile, a norma dell’art. 560 c.c., la restituzione dell’intero immobile può essere imposta al convenuto [ sempreché esso non sia anche legittimario ed il valore del bene non superi l’importo della disponibile e della quota che gli spetta come legittimario ], alla duplice condizione che non sia possibile separare senza pregiudizio una porzione di detto immobile, e che il medesimo convenuto abbia su di esso un’eccedenza superiore al quarto della disponibile.
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