14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 25654 del 27 giugno 2011
Testo massima n. 1
Il dipendente dell’impresa di gestione degli impianti sciistici risponde colposamente delle lesioni provocate ad uno sciatore il quale, avendo tracciato a bordo del suo “snowboard” una anomala traiettoria sulla pista lasciata semideserta a fine giornata, non sia riuscito ad evitare l’impatto con la motoslitta guidata dal dipendente dell’impresa di gestione nonostante la segnalazione acustica da questi operata, atteso che il comportamento dello sciatore non è sufficiente a determinare l’interruzione del nesso causale e che incombe comunque sul dipendente un obbligo di garanzia avente ad oggetto l’incolumità dei fruitori degli impianti. [ Nella specie, la S.C., annullando la sentenza assolutoria, ha osservato come il guidatore della motoslitta fosse tenuto, a maggior ragione in presenza di sciatori, ad impiegare la massima prudenza ed attenzione al fine di evitare incidenti, tenendosi pronto a porre in essere, anche in virtù delle condizioni climatiche e delle condizioni del terreno innevato, tutte le manovre di emergenza idonee ad evitare lo scontro ].
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