14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 34147 del 6 settembre 2012
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’amministratore del condominio riveste una specifica posizione di garanzia, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., in virtù del quale ha l’obbligo di attivarsi per rimuovere le situazioni di pericolo per l’incolumità di terzi [ nella specie rappresentata dall’omesso livellamento della pavimentazione dell’edificio condominiale che aveva determinato la caduta di un passante ].
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