14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4793 del 29 aprile 1991
Testo massima n. 1
Versa nella cosiddetta «colpa per assunzione» colui che, non essendo del tutto all’altezza del compito «assunto», esegua un’opera senza farsi carico di munirsi di tutti i dati tecnici necessari per dominarla, nel caso, ovviamente, che quell’opera diventi fonte di danno anche a causa della mancata acquisizione di quei dati o conoscenze specialistiche. L’agire come membro di un determinato gruppo, o come portatore di un determinato ruolo sociale, comporta, infatti, l’assunzione di responsabilità di saper riconoscere ed affrontare le situazioni ed i problemi inerenti a quel ruolo, secondo lo «standard» di diligenza, di capacità, di conoscenze richieste per il corretto svolgimento di quel ruolo stesso.
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