14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 1585 del 16 gennaio 2002
Testo massima n. 1
Ai fini dell’affermazione della penale responsabilità dell’imputato, il fatto a questi addebitato dev’essere ricostruito dal giudice in termini di assoluta certezza, intendendosi, tuttavia, per tale, anche una probabilità vicina alla certezza, mentre non può ritenersi sufficiente una probabilità qualificabile semplicemente come «elevata», pur quando essa raggiunga la soglia del 90%. [ Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione di merito con la quale era stata affermata la penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di lesioni colpose, connesso a violazione di norme sulla prevenzione, sulla base di una ricostruzione della causa tecnica dell’evento in termini definiti di «elevata probabilità» ].
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Testo massima n. 1
In tema di nesso di causalità [ art. 40 c.p. ], la rilevanza causale del fatto nella produzione dell’evento dannoso deve essere accertata in termini di assoluta certezza, il che è dire – in termini giudiziari – con una probabilità confinante con la certezza, non è tale una elevata probabilità anche al novanta per cento. [ In applicazione di tale principio la S.C. ha censurato la motivazione del giudice di merito, il quale – nel ricostruire la dinamica di un infortunio sul lavoro avvenuto in un reparto stampaggio e consistito nella discesa improvvisa dello stampo mentre l’operaio era intento al prelievo del pezzo stampato – afferma l’esistenza del nesso di causalità, pur non sussistendo, riguardo alle cause della ripetizione del colpo esaminate dal perito, elementi di certezza ma solo di elevata probabilità, anche per la carenza di documentazione relativa alla macchina, costruita da società fallita da tempo, priva di un protocollo manutentivo chiaro ].
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