14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 4699 del 7 febbraio 2002
Testo massima n. 1
In tema di responsabilità per colpa, risponde dell’evento secondo le regole ordinarie sulla causalità omissiva il soggetto cui incombe, anche contrattualmente, l’obbligo della verifica periodica di funzionalità o della manutenzione di impianto [ nella fattispecie, una giostra ] la cui rottura risulti dovuta a difetti di progettazione e costruzioni macroscopici [ o comunque evidenti a chi sia in possesso di cognizioni tecniche ], atteso che, in questo caso, egli ha l’obbligo, adempiendo alle regole di diligenza e di perizia richieste dall’attività svolta, di non autorizzare [ o consentire, ove sia nei suoi poteri ] l’uso dell’impianto pericoloso.
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