14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 7886 del 11 agosto 1998
Testo massima n. 1
Il nudo proprietario il quale chieda la decadenza dell’usufruttuario dal suo diritto, adducendo che si sia verificata una delle ipotesi previste dall’art. 1015 c.c. [ abuso del diritto consistente nell’alienazione o nel deterioramento dei beni che ne formano oggetto, ovvero nella mancanza di ordinarie riparazioni che li lasci andare in perimento ], deve limitarsi a dimostrare la sussistenza di tali condizioni al momento della proposizione della domanda esaurendosi con questa prova l’onere posto a suo carico. Pertanto, l’usufruttuario, il quale affermi che la mancanza di manutenzione preesisteva alla costituzione del suo diritto, propone un’eccezione che, essendo diretta a paralizzare la pretesa fatta valere in giudizio, deve essere da lui provata.
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Testo massima n. 2
Le opere di manutenzione e ripristino dei fossati non sono comprese tra quelle di riparazione straordinaria elencate nell’art. 1004 del codice civile [ per tale norma sono riparazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e delle volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento per intero o una parte notevole dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta ].
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