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Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 38991 del 4 novembre 2010

Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 38991 del 4 novembre 2010

Testo massima n. 1

Il datore di lavoro che, con una propria condotta, abbia determinato l’insorgere di una fonte di pericolo, è titolare di una posizione di garanzia inerente ai danni provocati non soltanto ai propri dipendenti, ma anche ai terzi che frequentano le strutture aziendali. [ Fattispecie in tema di esposizioni ad amianto ].

Testo massima n. 1

La responsabilità per gli eventi dannosi legati all’inalazione di polveri di amianto, pur in assenza di dati certi sull’epoca di maturazione della patologia [ nella specie: asbestosi ], va attribuita causalmente alla condotta omissiva dei soggetti responsabili della gestione aziendale, anche se per una parte soltanto del periodo di tempo di esposizione delle persone offese, in quanto tale condotta, con riguardo alle patologie già insorte, ha ridotto i tempi di latenza della malattia, ovvero, con riguardo alle affezioni insorte successivamente, ha accelerato i tempi di insorgenza.

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