14 Mag Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 28782 del 19 luglio 2011
Testo massima n. 1
In tema di causalità nei reati colposi, l’agente risponde dell’evento provocato con la sua condotta colposa e non di un altro evento ipotizzato, anche se destinato a prodursi ugualmente, escludendosi la responsabilità soltanto per il caso in cui detto evento si sarebbe comunque verificato in relazione al medesimo processo causale, nei medesimi tempi e con la stessa gravità od intensità, poiché in tal caso dovrebbe ritenersi che l’evento imputato all’agente non era evitabile. [ Nella specie, nel corso di un intervento di estrazione della cataratta, si era verificata un’emorragia espulsiva con perdita di tessuto oculare che aveva determinato la perdita della vista all’occhio destro della paziente: la Suprema Corte ha ritenuto priva di rilievo la circostanza che, se fosse stata praticata l’anestesia loco-regionale o generale che si imputava al medico agente di non aver praticato, non sarebbe stato comunque evitato l’evento lesivo, poiché l’intubazione che doveva necessariamente essere praticata per l’anestesia, era idonea a provocare ugualmente l’effetto espulsivo in concreto verificatosi ].
Articoli correlati
[adrotate group=”13″]