14 Mag Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1917 del 7 luglio 1992
Testo massima n. 1
Poiché, nel regime introdotto dagli artt. 21 e 31 della L. 10 ottobre 1986 n. 663, recante modifiche all’ordinamento penitenziario, la dichiarazione di abitualità nel delitto presunta dalla legge richiede la contemporanea sussistenza tanto dei presupposti indicati dall’art. 102 c.p. quanto della attuale e concreta pericolosità sociale del soggetto, ai sensi degli artt. 133 e 203 dello stesso codice, non soddisfa il correlativo obbligo di motivazione la pronuncia del tribunale di sorveglianza che, nel dichiarare taluno delinquente abituale, si limiti, sull’apodittica presupposizione delle condizioni di cui al citato art. 102 c.p., a richiamarsi, per quanto attiene il requisito della attuale pericolosità del soggetto [ pur essendo questo dedito da tempo a stabile attività lavorativa ], ai «numerosi e gravi precedenti penali» del medesimo, non esprimendosi in tal modo alcun valido giudizio critico in ordine alla probabilità o meno della futura commissione di nuovi reati
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