14 Mag Cassazione penale Sez. III sentenza n. 10302 del 3 dicembre 1996
Testo massima n. 1
In tema di contrabbando, la declaratoria di abitualità è regolata dall’art. 297 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, con una disciplina che presenta particolarità strutturali rispetto a quella fissata, in via generale, dagli artt. 102 e 103 c.p. Tale particolare disciplina pone una presunzione ex lege che vincola la discrezionalità del giudice, per cui questi, una volta verificata l’effettiva sussistenza della condizione di recidiva specifica normativamente stabilita, ha l’obbligo della dichiarazione ed è privato del potere di effettuare qualsiasi valutazione in ordine alla personalità dell’imputato ed alla gravità delle violazioni precedentemente commesse. [ La S.C. ha osservato che nella specie risultava dagli atti che, su richiesta del P.M., venne contestata all’imputato, in sua presenza, la recidiva specificata e che il P.M. chiese per lo stesso l’applicazione degli artt. 297 e 298 D.P.R. n. 43/1973 in esito al giudizio; che dal certificato penale si evinceva la ricorrenza del requisito della condanna per tre delitti di contrabbando commessi non contestualmente nei precedenti dieci anni ].
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