14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 21774 del 28 agosto 2008
Posted at 16:51h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario ed usufruttuario, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 cod. civ., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale al pagamento delle spese condominiale, né può essere stabilita dall’assemblea una diversa modalità di imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]